COMANDO CORPO FORESTALE E VIGILANZA AMBIENTALE
LA MADDALENA
ISPETTORATO CORPO FORESTALE E VIGILANZA AMBIENTALE
TEMPIO PAUSANIA
E,pc. : PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TEMPIO PAUSANIA
Egregio Comandante,
il sottoscritto Marco
Poggi, premesso che in data Mercoledì 25.11.2009 alle ore 18,30 circa
presso l’attività commerciale di mia moglie, Sig, Cinzia Molinari, in piazza
XXIII Febbraio 7, due agenti del comando di La Maddalena preannunciavano
verbalmente l’emissione di un verbale a mio carico, perché, a loro dire, in
località “ Guardia del Turco” avrebbero trovato due sacchetti di plastica
contenenti posta, estratti conto e altre carte personali intestate a mio
nome nonchè altre a nome di mia moglie.
Visto che il sottoscritto, a
causa dei disservizi del servizio di nettezza urbana nella zona di residenza
nonchè nella zona ove è ubicata l’attività commerciale, è costretto a
recarsi ogni giorno personalmente nei cassonetti più vicini, ovvero in
via Caio Duilio, per smaltire correttamente i propri rifiuti, smentisce
quindi totalmente l’affermazione dei suoi agenti che io abbia trasportato la
spazzatura in località “Guardia del Turco”.
Si potrebbe ipotizzare, se la
cosa può facilitare le indagini, che qualcuno abbia prelevato i sacchetti
chiusi da Via Caio Duilio e trasportati appositamente ove sono stati ritrovati.
Il sottoscritto pertanto non ha commesso nessuna violazione e che, al contrario,
è sempre stato attento e puntuale nel gettare le immondizie sia di casa e sia
del negozio nei contenitori di Via Caio Duilio, in quanto il servizio porta a
porta della ditta appaltatrice della nettezza urbana, come già evidenziato, non
svolge il suo regolare e promesso lavoro di raccolta differenziata come da
contratto di servizio.
Con la presente pertanto
diffido formalmente questo Comando a contestarmi qualsiasi tipo di verbale o
sanzione amministrativa anche per i seguenti motivi:
1)
Nessuno, tantomeno gli agenti che mi hanno informato, può provare che io
abbia smaltito non correttamente alcun tipo di rifiuto;
2)
Nessuno può aprire i sacchetti dei rifiuti senza un regolare mandato di
un giudice (che nel caso specifico sono certo NON esisteva ) e l’apertura
degli stessi da parte degli agenti si configura come una chiara violazione
dell’art.323 del Codice Penale da parte degli stessi;
Faccio altresì presente che
invierò una denuncia preventiva nei vostri confronti presso la Procura della
Repubblica di Tempio per i reati di abuso d’ufficio e violazione delle norme
sulla privacy.
Concludo ricordando che non sarà
tollerata qualsiasi altra forma di abuso di potere e violazione delle norme,
accompagnate dal verbale pre-annunciato e che le stesse saranno impugnate dal
sottoscritto in tutte le sedi (amministrativa, civile e penale ) per chiedere
giustizia e risarcimento danni morali ed economici nei vostri confronti presso
le autorità competenti.
La
Maddalena li
MARCO POGGI
NOTE :
Raccolta differenziata dei rifiuti: indicazioni del
Garante - 14 luglio 2005
OMISSIS….
Ispezioni dei
sacchetti.
Agli organi addetti al controllo è riconosciuta la possibilità di procedere a
ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora per accertare le
violazioni di rispettiva competenza (art. 13, l. 24 novembre 1981,
n. 689). Tale facoltà deve essere esercitata selettivamente,
nei soli casi in cui il soggetto che abbia conferito i rifiuti con modalità
difformi da quelle consentite non sia in altro modo identificabile.
Risulterebbe, quindi, invasiva la pratica
di ispezioni generalizzate da parte del personale incaricato (agenti di
polizia municipale; dipendenti di aziende municipalizzate), del
contenuto dei sacchetti al fine di trovare elementi informativi in grado di
identificare, presuntivamente, il conferente. Qualora siano utilizzati
sacchetti dotati di microchip, di codici a barre o, eventualmente, di
"RFID", non è quindi necessario procedere ad ispezioni al fine di
individuare il conferente. La modalità di accertamento descritta può poi rivelarsi
lesiva di situazioni giuridicamente
tutelate come la libertà e la segretezza della corrispondenza lasciata nei
rifiuti. L'attività di ispezione non
costituisce, peraltro, strumento di per sé risolutivo per accertare l'identità
del soggetto produttore, dal momento che non sempre risulta agevole
provare che il medesimo sacchetto, avente un contenuto difforme da quello
per il quale il sacchetto è utilizzabile, provenga
proprio dalla persona individuata mediante una ricerca di elementi presenti
nel medesimo. Tale considerazione induce a ritenere che il trasgressore non
dovrebbe essere individuato sempre ed esclusivamente attraverso una ricerca nel
sacchetto dei rifiuti di elementi (corrispondenza o altri documenti) a lui
riconducibili, e che quindi una eventuale sanzione amministrativa irrogata ad un
soggetto così individuato potrebbe
risultare erroneamente comminata. Alle stesse conclusioni si deve pervenire
nella diversa ipotesi in cui la violazione consista nel mancato rispetto
dell'orario di conferimento;
OMISSIS….
A garanzia degli
interessati, il Garante prescrive a tutti i titolari del trattamento
interessati, e in particolare a quelli oggetto dei reclami, quesiti e
segnalazioni in atti, di conformare gli eventuali trattamenti di dati personali
utilizzati ai richiamati principi in materia di protezione dei dati personali (art.
154, comma 1, lett. c) del Codice), tenendo presenti anche gli obblighi che
attengono:
a) alla predisposizione
dell'informativa (art. 13);
b) alle misure di sicurezza (artt. 31-36 e allegato B));
c) all'individuazione dei brevi periodi di eventuale conservazione dei dati
personali raccolti e alla selezione dei soggetti che, in qualità di incaricati
o responsabili del trattamento, sono autorizzati a compiere operazioni di
trattamento sulla base dei compiti assegnati e delle istruzioni impartite (artt.
29 e 30).
TUTTO CIO' PREMESSO IL
GARANTE:
ai sensi dell'art. 154,
comma 1, lett. c), del Codice, prescrive ai titolari di trattamenti di
dati personali per finalità di gestione di servizi di raccolta differenziata di
rifiuti di adottare le misure necessarie al fine di conformare gli eventuali
trattamenti di dati ai principi richiamati nel presente provvedimento.