COMANDO CORPO FORESTALE E VIGILANZA AMBIENTALE

LA MADDALENA

 

ISPETTORATO CORPO FORESTALE E VIGILANZA AMBIENTALE

TEMPIO PAUSANIA

 

E,pc. : PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TEMPIO PAUSANIA

 

 

Egregio Comandante,

 

il sottoscritto Marco Poggi, premesso che in data Mercoledì 25.11.2009 alle ore 18,30 circa presso l’attività commerciale di mia moglie, Sig, Cinzia Molinari, in piazza XXIII Febbraio 7, due agenti del comando di La Maddalena preannunciavano verbalmente l’emissione di un verbale a mio carico, perché, a loro dire, in località “ Guardia del Turco” avrebbero trovato due sacchetti di plastica contenenti posta, estratti conto e altre carte personali intestate a mio nome nonchè altre a nome di mia moglie.

Visto che il sottoscritto, a causa dei disservizi del servizio di nettezza urbana nella zona di residenza nonchè nella zona ove è ubicata l’attività commerciale, è costretto a recarsi ogni giorno personalmente nei cassonetti più vicini, ovvero in via Caio Duilio, per smaltire correttamente i propri  rifiuti, smentisce quindi totalmente l’affermazione dei suoi agenti che io abbia trasportato la spazzatura in località “Guardia del Turco”.

Si potrebbe ipotizzare, se la cosa può facilitare le indagini, che qualcuno abbia prelevato i sacchetti chiusi da Via Caio Duilio e trasportati appositamente ove sono stati ritrovati. Il sottoscritto pertanto non ha commesso nessuna violazione e che, al contrario, è sempre stato attento e puntuale nel gettare le immondizie sia di casa e sia del negozio nei contenitori di Via Caio Duilio, in quanto il servizio porta a porta della ditta appaltatrice della nettezza urbana, come già evidenziato, non svolge il suo regolare e promesso lavoro di raccolta differenziata come da contratto di servizio.

Con la presente pertanto diffido formalmente questo Comando a contestarmi qualsiasi tipo di verbale o sanzione amministrativa anche per i seguenti motivi:

 

1)     Nessuno, tantomeno gli agenti che mi hanno informato, può provare che io abbia smaltito non correttamente alcun tipo di rifiuto;

2)     Nessuno può aprire i sacchetti dei rifiuti senza un regolare mandato di un giudice (che nel caso specifico sono certo NON esisteva ) e l’apertura degli stessi da parte degli agenti si configura come una chiara violazione dell’art.323 del Codice Penale da parte degli stessi;

 

Faccio altresì presente che invierò una denuncia preventiva nei vostri confronti presso la Procura della Repubblica di Tempio per i reati di abuso d’ufficio e violazione delle norme sulla privacy.

 

Concludo ricordando che non sarà tollerata qualsiasi altra forma di abuso di potere e violazione delle norme, accompagnate dal verbale pre-annunciato e che le stesse saranno impugnate dal sottoscritto in tutte le sedi (amministrativa, civile e penale ) per chiedere giustizia e risarcimento danni morali ed economici nei vostri confronti presso le autorità competenti.

 

La Maddalena li                                        

 

MARCO POGGI

 

 

 

NOTE  :

Raccolta differenziata dei rifiuti: indicazioni del Garante - 14 luglio 2005

OMISSIS….

 

Ispezioni dei sacchetti.

 


Agli organi addetti al controllo è riconosciuta la possibilità di procedere a ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora per accertare le violazioni di rispettiva competenza (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689). Tale facoltà deve essere esercitata selettivamente, nei soli casi in cui il soggetto che abbia conferito i rifiuti con modalità difformi da quelle consentite non sia in altro modo identificabile. Risulterebbe, quindi, invasiva la pratica di ispezioni generalizzate da parte del personale incaricato (agenti di polizia municipale; dipendenti di aziende municipalizzate), del contenuto dei sacchetti al fine di trovare elementi informativi in grado di identificare, presuntivamente, il conferente. Qualora siano utilizzati sacchetti dotati di microchip, di codici a barre o, eventualmente, di "RFID", non è quindi necessario procedere ad ispezioni al fine di individuare il conferente. La modalità di accertamento descritta può poi rivelarsi lesiva di situazioni giuridicamente tutelate come la libertà e la segretezza della corrispondenza lasciata nei rifiuti. L'attività di ispezione non costituisce, peraltro, strumento di per sé risolutivo per accertare l'identità del soggetto produttore, dal momento che non sempre risulta agevole provare che il medesimo sacchetto, avente un contenuto difforme da quello per il quale il sacchetto è utilizzabile, provenga proprio dalla persona individuata mediante una ricerca di elementi presenti nel medesimo. Tale considerazione induce a ritenere che il trasgressore non dovrebbe essere individuato sempre ed esclusivamente attraverso una ricerca nel sacchetto dei rifiuti di elementi (corrispondenza o altri documenti) a lui riconducibili, e che quindi una eventuale sanzione amministrativa irrogata ad un soggetto così individuato potrebbe risultare erroneamente comminata. Alle stesse conclusioni si deve pervenire nella diversa ipotesi in cui la violazione consista nel mancato rispetto dell'orario di conferimento;

 

OMISSIS….

A garanzia degli interessati, il Garante prescrive a tutti i titolari del trattamento interessati, e in particolare a quelli oggetto dei reclami, quesiti e segnalazioni in atti, di conformare gli eventuali trattamenti di dati personali utilizzati ai richiamati principi in materia di protezione dei dati personali (art. 154, comma 1, lett. c) del Codice), tenendo presenti anche gli obblighi che attengono:

a) alla predisposizione dell'informativa (art. 13);
b) alle misure di sicurezza (artt. 31-36 e allegato B));
c) all'individuazione dei brevi periodi di eventuale conservazione dei dati personali raccolti e alla selezione dei soggetti che, in qualità di incaricati o responsabili del trattamento, sono autorizzati a compiere operazioni di trattamento sulla base dei compiti assegnati e delle istruzioni impartite (artt. 29 e 30).

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive ai titolari di trattamenti di dati personali per finalità di gestione di servizi di raccolta differenziata di rifiuti di adottare le misure necessarie al fine di conformare gli eventuali trattamenti di dati ai principi richiamati nel presente provvedimento.